Cosa devo fare se subisco il furto della bici?
È sempre importante denunciare il furto di una bicicletta.
Normalmente il ritrovamento è fattibile, e solo attraverso la denuncia di furto è possibile riavere indietro il mezzo.
La denuncia può essere fatta presso qualsiasi:
• Commissariato di Polizia;
• Comando Stazione dei Carabinieri;
• Comando della Polizia Municipale e Sezioni presenti nel territorio.
È importante al momento della denuncia segnalare oltre al tipo di bicicletta, colore, marca, accessori, segni particolari, se provvista di un sistema di riconoscimento, qualcosa di particolare che possa facilmente renderla riconoscibile.
Si consiglia quindi, specialmente in occasione di un nuovo acquisto di bicicletta, di studiare un “segno” particolare, per renderla facilmente riconoscibile o di farne una foto.
Le biciclette ritrovate dai cittadini devono essere consegnate presso gli Uffici dell’Economato del Comune, dove anche le Forze dell’Ordine depositano le biciclette che recuperano, oppure si può telefonare all’Ufficio Economato o ai Vigili Urbani e denunciare la presenza di bici presumibilmente rubate o abbandonate.
I Cittadini che hanno subito il furto della bicicletta, muniti della copia della denuncia, per verificare se la loro bicicletta è stata ritrovata, possono recarsi presso gli Uffici dell’Economato in corso Mazzini presso il palazzo del distretto militare
In assenza di denuncia, sarà difficile riavere indietro la bicicletta…
E in caso di ritrovamento di una bici?
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DA TENER PRESENTE IN CASO DI RITROVAMENTO DI UNA BICICLETTA
Art. 927 – Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (931; 647, n. 1 c.p.).
Art. 928 – Pubblicazione del ritrovamento
Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta (931).
Art. 929 – Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (931), la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 – Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede euro 5,1645, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931 – Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli art.927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).
Come non farsi rubare la bicicletta?
Una bicicletta all’atto dell’acquisto generalmente non è dotata di
serratura, è quindi doveroso procurarsene una. In commercio
esistono molti modelli: si va dal cerchietto a leva fissato al telaio
posteriormente (di scarsa affidabilità anche se versioni recenti
montate di serie su alcune marche di biciclette danno una discreta
garanzia antifurto) alla catena e lucchetto, passando per i sistemi
a filo con serratura a chiave o a combinazione. Tuttavia i test
hanno dimostrato che solo l’arco rigido con serratura a chiave circolare
da’ effettivamente la garanzia di impedire il furto, purché si
seguano alcune regole di fissaggio. L’archetto deve comprendere
sia la ruota che il telaio e se possibile ancorarsi a elementi saldamente
fissati a terra.
A questo proposito va ricordato che i modelli
più sicuri di portacicli sono quelli che permettono questa operazione.
Decisamente da scartare le comuni rastrelliere che oltre ad
avere il difetto di sottoporre ad uno sforzo eccessivo la ruota anteriore
danneggiando i raggi, consentono ai “ladri di biciclette” di
trasportare il mezzo altrove dove poi con calma far saltare la serratura.
Cosa rischia chi ruba una bici?
Il ladro di biciclette commette un reato: il furto.
Il Codice Penale lo punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con una multa.
Poiché di solito il reato avviene con violenza sulle cose (la rottura
delle serrature) oppure presso un’abitazione privata ovvero ancora esposte alla pubblica fede (parcheggiate sulla via), chi ruba una bicicletta commette normalmente un furto aggravato che viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da €103,29 (già lire 200.000) a €1032,91 (già lire 2.000.000).
E’ bene ricordare che anche colui il quale, consapevole, acquista,
usa, rivende una bicicletta rubata è responsabile di ricettazione,
reato punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da
€ 516,46 (già lire 1.000.000) a € 10329,14 (già lire 20.000.000).
Esistono sistemi sicuri per assicurare la propria bicicletta?
Esistono, anche se da noi non sono ancora utilizzabili. I principali sono:
SECURMARK®
Come funziona: il sistema si basa sull’incisione
tramite fresa diamantata di un codice alfanumerico
direttamente sul telaio della bicicletta.
L’incisore portatile elettronico integrato da un
display LCD e da un’interfaccia per il trasferimento
dei dati sul computer garantisce una marcatura
senza sbavature. L’operazione si completa
con l’applicazione di un agente protettivo speciale e di un adesivo
che ha funzione deterrente.
Al proprietario della bicicletta viene rilasciata una certificazione di
titolarità del mezzo. I dati confluiscono in archivio elettronico
disponibile tramite password sul sito internet della Securmark.
BIKEGUARD®
BIKEGUARD è un sistema a microchip d’identificazione digitale
che permette l’individuazione del proprietario sull’intero territorio
nazionale tramite l’accesso alla banca dati del sito internet della
ISI- Intelligent Security Instrument
Come funziona: il sistema si basa su un transponder delle dimensioni
di un’unghia che viene posizionato all’interno del telaio ed è
inamovibile e da un decoder che consente la lettura a distanza del
codice alfanumerico trasmesso dal microchip. Le forze locali di
polizia dotate del decoder sono in grado di identificare il
proprietario attraverso l’accesso alla banca dati nazionale.
Esternamente le biciclette dotate di questo sistema hanno anche
un adesivo non removibile con il codice di identificazione che
assume la funzione di deterrente per i malintenzionati.
Dato l’alto livello di protezione dai furti di questo sistema è
possibile, per le sole biciclette nuove, accedere ad una esclusiva
assicurazione contro il furto con alcune principali compagnie
mondiali.
Al proprietario, all’atto dell’applicazione, viene rilasciato un libretto
di identificazione a garanzia della titolarità del mezzo.
Visita anche la pagina facebook TROVABICI_AP creata per facilitare il ritrovamento di bici rubate